L’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio”. La conseguenza pratica? “Legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Questo si leggeva nella sentenza della Corte di Cassazione 22 maggio 2013, N. 12507.

Con altra ordinanza ( 10 dicembre 2012, n. 22506 ) la Corte medesima sanciva che la presunzione secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap, può essere facilmente superata con un’adeguata motivazione come nel caso in cui il giudice di merito rilevi l’assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali. Interviene ora la sentenza 28 novembre 2014, n. 25313 con la quale la suprema Corte, sembra mettere la parola fine alla questione, stabilendo che lo studio associato di liberi professionisti è in quanto tale assoggettabile ad Irap, a prescindere dalla sussistenza dell’autonoma organizzazione.

Nel caso in questione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l’appello di uno studio legale – associazione professionale fra avvocati – ne ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2001 al 2004, essendo risultato dagli atti e documenti prodotti che nell’ambito dell’associazione professionale ricorrente i due avvocati associati esercitavano la propria attività professionale senza ausilio di personale e con il supporto di mezzi di uso comune e corrente, in assenza dei quali sarebbe oggi impossibile esercitare un’attività autonoma, ed impiegando beni strumentali di limitate dimensioni.

Ha invece affermato la suprema Corte che in materia di IRAP, l’esercizio in forma associata di una professione liberale rientra nell’ipotesi regolata dall’art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui sono soggette all’imposta “le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del tuir esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1, del medesimo t.u.”, e costituisce quindi presupposto d’imposta in base alla seconda parte del comma 1 dell’art. 2 del medesimo d. lgs. n. 446 del 1997, a tenore del quale “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi perciò prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione. Il ricorso dell’Agenzia è stato pertanto accolto , ma qualche perplessità sulla questione pare rimanere.

 

 

 

FONTE: ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

AUTORE: Renzo La Costa

 

 

 

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