Nel pacchetto per la competitività delle imprese contenuto nel Decreto Crescita approdato in Gazzetta Ufficiale (Dl 91/2014), spicca c’è anche un credito d’imposta del 15% per gli investimenti in beni strumentali, che si aggiunge al potenziamento dell’ACE(Aiuto alla Crescita Economica), al taglio in bolletta elettrica, alle misure per stimolare la quotazione in Borsa e ai finanziamenti alternativi a quello bancario.

L’agevolazione è finanziata con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020 per un totale 204 milioni di euro per il 2016, di 408 milioni per gli anni 2017 e 2018 e di 204 milioni di euro per l’anno 2019.

Credito d’imposta

Come funziona il credito d’imposta previsto all’articolo 18 del decreto? Ne hanno diritto le imprese che effettuano investimenti in macchinari e beni strumentali, ma si applica solo alla parte di spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli ultimi 5 anni (in pratica ai nuovi investimenti). E’ possibile calcolare tale media escludendo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Se l’impresa è attiva da meno di 5 anni, si calcolano gli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta.

Fruizione

L’agevolazione fiscale si applica dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno)fino al 30 giugno 2015 (un anno) e vale anche per aziende costituite nell’arco di questo periodo di tempo (per il valore complessivo degli investimenti). Il credito non spetta perinvestimenti inferiori a 10mila euro.

Va ripartito in tre quote annuali di pari importo, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito e in quelle successive per gli anni in cui viene utilizzato. Non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. E’ invece utilizzabile percompensazioni fiscali. La prima quota annuale è utilizzabile dal primo gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Investimenti agevolabili

I beni strumentali devono essere fra quelli compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (sulla classificazione delle attività economiche). Le imprese che svolgono attività industriali a rischio incidenti sul lavoro devono documentare l’adempimento degli obblighi specificamente previsti per loro (dlgs 334/1999), altrimenti non possono usufruire del credito.

Revoca

  • Se l’imprenditore usa i beni oggetto degli investimenti per finalità estraneeall’esercizio di impresa o li cede prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
  • Se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro i 5 anni successivi, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione; va restituito entro la scadenza per il versamento delle imposte a saldo relativo al periodo fiscale in cui si verifica la revoca.

Se un’azienda fruisce del credito senza in realtà averne diritto l’Agenzia delle Entrate recupererà le somme indebitamente percepite maggiorate di interessi e sanzioni.

FONTE: PMI (www.pmi.it)

AUTORE: Barbara Weisz

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