L’individuazione del contratto collettivo applicabile negli appalti pubblici: criticità e implicazioni giuridiche in questo approfondimento curato dal Dott. Luca Leccisotti.
- Introduzione: il nuovo percorso per la selezione del contratto collettivo nazionale
- Il criterio della “stretta connessione” e la complessità dell’individuazione del CCNL
- Il criterio della maggiore rappresentatività: un automatismo con criticità
- Possibili criticità applicative e rischi di contenzioso
- Conclusioni: un sistema da perfezionare per garantire efficienza e certezza giuridica
Introduzione: il nuovo percorso per la selezione del contratto collettivo nazionale
L’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024, che introduce il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ha imposto alle stazioni appaltanti un percorso più articolato per individuare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile ai lavoratori impiegati negli appalti pubblici. Tale disciplina si fonda su due criteri essenziali, formalizzati all’art. 11, comma 1, del Codice:
- Stretta connessione tra l’oggetto dell’appalto e l’ambito di applicazione del CCNL;
- Maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali firmatarie del contratto.
L’allegato I.01 del decreto correttivo stabilisce un meccanismo di selezione obbligatorio, recependo anche le precedenti indicazioni dell’ANAC. Tuttavia, l’attuazione pratica di tali principi presenta numerose criticità interpretative e applicative, che potrebbero tradursi in un aggravio per le amministrazioni e in possibili contenziosi tra le parti coinvolte.
Il criterio della “stretta connessione” e la complessità dell’individuazione del CCNL
Il primo parametro che le stazioni appaltanti devono rispettare è quello della stretta connessione tra il CCNL e l’oggetto dell’appalto. La norma impone un’analisi basata su due elementi:
- Codice ATECO dell’attività oggetto dell’appalto;
- Sottosettore di riferimento del CCNL, sulla base delle classificazioni del CNEL.
L’allegato I.01 introduce un vincolo rigido: le stazioni appaltanti devono determinare il CCNL utilizzando i database del CNEL, il quale classifica i contratti secondo quattro archivi di interesse:
- Archivio A2: settori e sottosettori contrattuali;
- Archivio A3: elenco di tutti i CCNL depositati (oltre 1000 contratti);
- Archivio A4: riclassificazione dei CCNL in base ai sottosettori;
- Archivio A6: selezione dei CCNL in base al codice ATECO.
Tale metodologia solleva una problematica operativa rilevante: l’archivio A6 (codici ATECO) non è integrato con l’archivio A4 (sottosettori CCNL), imponendo quindi alle stazioni appaltanti un doppio processo di selezione:
- Individuare il CCNL in base al codice ATECO (archivio A6);
- Verificare la corrispondenza con il sottosettore corretto (archivio A4).
Questa frammentazione complica l’operatività delle amministrazioni, rischiando di determinare scelte contrattuali non univoche e potenzialmente contestabili da parte degli operatori economici.
Il criterio della maggiore rappresentatività: un automatismo con criticità
Il secondo criterio imposto dal D.Lgs. 209/2024 è quello della maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali firmatarie del contratto. La normativa prevede un meccanismo automatico:
- Sono considerati “comparativamente più rappresentativi” i CCNL individuati dal Ministero del Lavoro per il calcolo del costo medio della manodopera ai sensi dell’art. 41, comma 13, del Codice;
- In assenza delle tabelle ministeriali, la stazione appaltante è obbligata a richiedere un’indicazione specifica al Ministero del Lavoro.
Questo automatismo, sebbene finalizzato a garantire uniformità nell’applicazione dei CCNL, presenta due problematiche principali:
- Le tabelle ministeriali non coprono tutti i settori: vi sono ambiti in cui il Ministero non ha ancora individuato un CCNL di riferimento, generando incertezza applicativa.
- L’assenza di un termine per la risposta ministeriale: l’obbligo di consultare il Ministero, in caso di incertezza, può determinare un rallentamento delle procedure di gara, in quanto la norma non prevede un limite temporale per l’emissione di un parere.
Ne consegue che l’automatismo introdotto potrebbe, paradossalmente, rallentare le gare anziché snellirle, ponendo le stazioni appaltanti in una condizione di dipendenza da indicazioni ministeriali non tempestive.
Possibili criticità applicative e rischi di contenzioso
L’applicazione del nuovo sistema di individuazione del CCNL pone diversi rischi operativi per le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Le principali criticità includono:
- Difficoltà nel reperire il CCNL corretto, a causa della mancata integrazione tra gli archivi ATECO e i sottosettori CNEL;
- Ritardi nelle procedure di gara, dovuti all’assenza di un termine per la risposta ministeriale;
- Possibili contestazioni da parte degli operatori economici, qualora la selezione del CCNL non rispecchi l’effettiva attività d’impresa.
In particolare, l’assenza di una correlazione chiara e diretta tra i codici ATECO e i sottosettori contrattuali potrebbe indurre le stazioni appaltanti a compiere scelte discrezionali, con il rischio di vedersi impugnati gli atti di gara dinanzi alla giustizia amministrativa.
Conclusioni: un sistema da perfezionare per garantire efficienza e certezza giuridica
L’introduzione dell’allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023 e delle nuove regole per la selezione del CCNL applicabile agli appalti pubblici costituisce un importante passo avanti verso la regolazione uniforme del mercato del lavoro negli appalti. Tuttavia, le criticità evidenziate necessitano di un intervento correttivo per garantire maggiore efficienza e certezza giuridica.
Per ovviare alle problematiche riscontrate, sarebbe auspicabile:
- Integrare gli archivi CNEL, creando un database unico che consenta una selezione diretta del CCNL corretto sulla base del codice ATECO;
- Introdurre un termine perentorio per la risposta ministeriale, evitando il blocco delle procedure in caso di incertezza sulla rappresentatività del contratto;
- Rafforzare la trasparenza e la motivazione degli atti di gara, fornendo alle stazioni appaltanti strumenti interpretativi più chiari per l’individuazione del CCNL.
Solo attraverso un adeguato bilanciamento tra certezza normativa e flessibilità applicativa sarà possibile garantire una selezione del contratto collettivo coerente con le esigenze del mercato del lavoro e con il principio di legalità nelle procedure di gara.