Ecco alcune indicazioni utili in merito alle tempistiche relative all’impugnazione delle delibere condominiali: scopriamone di più tramite l’analisi di una recente pronuncia giuridica.


Un condomino, allontanatosi dalla riunione prima del voto, può contestare la relativa delibera assembleare nel termine di 30 giorni, che non decorre automaticamente dalla data della riunione, ma dal momento della effettiva ricezione del verbale.

Il caso: impugnazione e termine contestato

Tutto nasce dal ricorso di un condomino che si era rivolto al giudice per contestare una delibera condominiale. Il condominio, dal canto suo, ha cercato di far dichiarare l’impugnazione tardiva, sostenendo che i 30 giorni per agire erano già scaduti. Ma il ricorrente ha replicato di aver abbandonato l’assemblea prima della votazione, motivo per cui — a suo dire — il termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere solo dalla ricezione del verbale. In primo grado, la sua impugnazione è stata respinta nel merito.

La decisione in appello: quando il condomino è assente

La Corte d’Appello di Napoli, con la sent. del 28 marzo 2025 n. 1568, ha però chiarito un aspetto cruciale: chi si allontana dall’assemblea prima del voto non può essere considerato presente alla deliberazione. Anzi, dal punto di vista giuridico, è da ritenersi assente a tutti gli effetti. Questo vale anche se ha partecipato alla discussione e non ha formalizzato una dichiarazione di astensione. A contare è solo la presenza al momento del voto.

Secondo i giudici, quindi, il termine per contestare la delibera parte dalla consegna del verbale, unico strumento che consente al condomino assente di conoscere il contenuto effettivo della decisione. La Corte ha respinto l’eccezione di decadenza sollevata dal condominio, pur confermando nel merito la validità della delibera impugnata.

I precedenti giurisprudenziali: cosa dice la Cassazione

La sentenza richiama importanti precedenti, tra cui l’ordinanza n. 4191 del 15 febbraio 2024 della Cassazione, che ribadisce un principio chiaro: se il condomino lascia l’assemblea prima della votazione, non partecipa alla formazione della volontà collettiva e il suo voto non rientra nel computo dei quorum previsti dall’art. 1136 c.c.

In altre parole, nemmeno un’esplicita accettazione della decisione della maggioranza, espressa prima di uscire, può considerarsi valida. Vale solo il voto espresso durante la votazione. È quindi escluso ogni tipo di “presenza fittizia” o equiparazione all’astensione.

Cosa significa per i condomini

Per chi vive in un condominio, questa decisione ha conseguenze pratiche importanti:

  • se lasci l’assemblea prima del voto, sei considerato assente;
  • il termine per impugnare una delibera parte solo quando ricevi il verbale, non dalla data dell’assemblea;
  • non puoi essere conteggiato nei quorum, nemmeno come astenuto.