L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso il Comunicato del Presidente Giuseppe Busia del 20 novembre 2024, ha fornito chiarimenti importanti sull’applicazione del criterio del minor prezzo negli appalti pubblici di lavori sopra soglia comunitaria: focus del Dott. Luca Leccisotti.
Questo articolo analizza le indicazioni dell’ANAC, le disposizioni normative di riferimento e le implicazioni operative per le stazioni appaltanti.
Il quadro normativo
La disciplina del criterio di aggiudicazione del minor prezzo nei lavori sopra soglia si rinviene nell’articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023):
- Comma 1:
- Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti di lavori sopra soglia utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sull’elemento del prezzo o del costo, adottando criteri di comparazione costo/efficacia come il ciclo di vita.
- Comma 2:
- L’utilizzo del criterio del minor prezzo è escluso nei seguenti casi:
- Dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione (lett. d);
- Appalto integrato (lett. e);
- Lavori con notevole contenuto tecnologico o innovativo (lett. f).
- Queste limitazioni si applicano anche agli appalti sotto soglia comunitaria.
- L’utilizzo del criterio del minor prezzo è escluso nei seguenti casi:
Chiarimenti ANAC sul criterio del minor prezzo nei lavori sopra soglia
L’ANAC ha ribadito che l’applicazione del criterio del minor prezzo è consentita solo in circostanze specifiche, purché gli elementi qualitativi siano assicurati dalle prescrizioni della lex specialis e dai documenti progettuali. Le principali indicazioni includono:
- Preferenza per l’OEPV:
- Laddove sia utile valorizzare aspetti qualitativi di natura tecnica, ambientale o sociale, è opportuno ricorrere al criterio dell’OEPV. Questa scelta deve essere motivata dalla stazione appaltante e finalizzata a garantire l’interesse pubblico.
- Limiti al potere discrezionale:
- La stazione appaltante non dispone di un potere arbitrario nella scelta del criterio di aggiudicazione. Tale scelta deve essere coerente con le finalità del contratto e adeguatamente motivata.
- Utilizzo del minor prezzo:
- Questo criterio è utilizzabile solo se gli aspetti qualitativi dell’appalto sono esaustivamente assicurati da specifiche tecniche, requisiti e modalità di esecuzione descritti nei documenti di gara.
Supporto giurisprudenziale
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria (delibera n. 174/2024), ha confermato la conformità delle disposizioni nazionali con le norme europee, evidenziando che il legislatore ha limitato l’utilizzo di criteri diversi dall’OEPV ai casi previsti dal comma 2 dell’articolo 108. Ciò rafforza il principio secondo cui la scelta del criterio di aggiudicazione deve essere giustificata in base alle specifiche caratteristiche dell’appalto.
Implicazioni per le stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti devono adottare un approccio rigoroso e trasparente nella scelta del criterio di aggiudicazione, considerando:
- Analisi preliminare:
- Valutare se gli aspetti qualitativi possono essere integralmente assicurati dai documenti progettuali e dalla lex specialis.
- Motivazione della scelta:
- Documentare in modo chiaro le ragioni che giustificano l’utilizzo del minor prezzo o dell’OEPV, in linea con l’interesse pubblico.
- Conformità normativa:
- Assicurarsi che la scelta del criterio di aggiudicazione rispetti le disposizioni dell’articolo 108 e le indicazioni fornite dall’ANAC.
Conclusioni
Le precisazioni fornite dall’ANAC rappresentano un riferimento essenziale per garantire la correttezza e la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione. La scelta tra minor prezzo e OEPV non è una decisione arbitraria, ma deve essere basata su un’analisi rigorosa delle caratteristiche dell’appalto e sulla tutela dell’interesse pubblico. Solo attraverso un’applicazione coerente delle disposizioni normative e una motivazione adeguata si potranno garantire competizione leale, efficienza e qualità nei contratti pubblici.