Ho affittato un appartamento con cedolare secca, per 12mila euro annui. Non ho altri redditi. Posso essere a carico di mio marito? Potrò usufruire delle detrazioni per spese mediche?
Antonella Mancini
Cedolare secca: a quanto ammonta la rilevanza dei canoni tassati?
Le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia spettano se le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12 del Tuir). Nel limite di reddito da non superare rientrano anche i canoni di locazione tassati con la cedolare secca (articolo 3, comma 7, Dlgs 23/2011). Conseguentemente, in presenza di un reddito da locazione di importo superiore a 2.840,15 euro assoggettato a tale regime di tassazione, non è possibile essere a carico di altri soggetti.
Per quanto riguarda la detrazione per le spese sanitarie, la stessa è prevista ai fini Irpef (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir). La cedolare secca comporta, invece, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile): pertanto, in mancanza di altri redditi assoggettati a Irpef, non è possibile fruire di tale detrazione.
La cedolare secca sugli affitti è un sistema di tassazione introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011.
In base a tale sistema di tassazione, alternativo a quello ordinario IRPEF, le persone fisiche possono assoggettare i redditi scaturenti dalle locazioni per uso abitativo ad un’imposta sostitutiva:
- dell’IRPEF e relative addizionali;
- delle imposte indirette cui sono soggetti i canoni di locazione (imposta di registro ed imposta di bollo).
La cedolare secca sugli affitti, oltre che dal suddetto articolo (decreto recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), è disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011.
La finalità principale dell’introduzione della cedolare secca sugli affitti è quella di porre un freno all’evasione fiscale nel settore delle locazioni, incentivando la registrazione dei contratti di locazione e la denuncia, in sede di dichiarazione dei redditi, dei canoni percepiti.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Gianfranco Mingione