Con un aggiornamento alle FAQ del 30 maggio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito nuove indicazioni su come prevenire conflitti d’interesse e dichiarazioni false ed evitare irregolarità nelle procedure di gara e per tutelare la trasparenza del sistema degli appalti pubblici.
Con questo intervento, l’ANAC mira a rafforzare la correttezza delle gare pubbliche, responsabilizzando sia le imprese sia i professionisti che supportano la predisposizione delle offerte. L’obiettivo è creare un sistema sempre più trasparente, in cui la leale concorrenza tra operatori economici non venga compromessa da scorciatoie o comportamenti ambigui.
Le indicazioni ANAC in materia di dichiarazioni false negli appalti
L’ANAC ha sottolineato con fermezza la necessità di preservare l’unicità dell’incarico affidato a consulenti esterni quando si tratta di predisporre la documentazione per la partecipazione alle gare pubbliche.
In un contesto dove trasparenza e correttezza rappresentano requisiti fondamentali per l’integrità degli appalti, risulta cruciale che ogni operatore economico – cioè ciascuna impresa interessata a concorrere – si accerti preventivamente che il professionista o la società di consulenza incaricata non stia operando, o non intenda operare, anche per altre aziende che partecipano alla stessa procedura.
Questo principio nasce dall’esigenza di evitare situazioni ambigue che potrebbero compromettere il regolare svolgimento della gara. L’impiego di uno stesso consulente da parte di più concorrenti, infatti, rischia di generare sovrapposizioni nei contenuti tecnici delle offerte, scambio involontario di informazioni riservate o, nei casi più gravi, vere e proprie alterazioni della concorrenza.
La figura del consulente esterno, proprio per la sua posizione privilegiata nella preparazione della documentazione, rappresenta un potenziale punto critico che l’ANAC invita a gestire con rigore.
La clausola di esclusività
Per prevenire tali rischi, l’Autorità raccomanda espressamente di inserire nei contratti di incarico una clausola di esclusività. Questo strumento giuridico obbliga il professionista o la struttura incaricata a lavorare in modo esclusivo per l’impresa committente, vietandogli di collaborare con altri soggetti coinvolti nella medesima gara.
Una misura semplice ma fondamentale, che permette di garantire imparzialità, protezione delle strategie aziendali e rispetto del principio di parità di trattamento tra i partecipanti.
L’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni mendaci
Queste indicazioni, pur rivolte principalmente agli operatori economici, si inseriscono all’interno di un quadro più ampio di vigilanza che coinvolge anche le stazioni appaltanti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 97 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023), le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a segnalare all’ANAC tutti i casi in cui emerga la presentazione di dichiarazioni mendaci relative al possesso dei requisiti generali o la trasmissione di documenti falsificati da parte di un partecipante.
La comunicazione deve avvenire tramite un modulo specifico – il modello A predisposto dall’Autorità – e dà avvio a un procedimento sanzionatorio.
L’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici
Se l’istruttoria conferma l’irregolarità, l’impresa o il professionista coinvolto finisce registrato nel Casellario informatico dei contratti pubblici, una banca dati consultabile dalle pubbliche amministrazioni, che raccoglie informazioni su soggetti inadempienti o sanzionati in relazione ad appalti pubblici, in base a quanto stabilito dall’articolo 222 dello stesso decreto.
Nel rispetto del principio di responsabilità individuale, l’annotazione nel Casellario riguarderà esclusivamente il soggetto autore della condotta irregolare, senza che risultino coinvolti gli altri membri di eventuali raggruppamenti temporanei (RTI o RTP) o consorzi stabili, a meno che non sussistano elementi che ne dimostrino la corresponsabilità. Tuttavia, si specificherà comunque che la dichiarazione falsa arrivi nel contesto di una partecipazione associata, così da garantire chiarezza e tracciabilità senza creare indebite generalizzazioni.