Il D.Lgs. 209/2024, noto come Correttivo Appalti, ha introdotto una significativa semplificazione nell’ambito della progettazione dei lavori pubblici, consentendo l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica, senza necessità di redigere un progetto esecutivo. Focus a cura del Dott. Luca Leccisotti.


La nuova disposizione, inserita nell’art. 41, comma 5-bis, del D.Lgs. 36/2023, amplia il regime di flessibilità già previsto per la manutenzione e mira a ridurre tempi e oneri burocratici per le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

Questa innovazione normativa incide profondamente sul processo di affidamento dei lavori pubblici, consentendo una gestione più snella e dinamica delle opere di manutenzione. Tuttavia, la semplificazione introdotta non è assoluta e non trova applicazione per gli interventi che comportano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali degli impianti o delle opere edilizie.

Il quadro normativo e la disciplina del progetto di fattibilità ampliato

L’art. 41, comma 5-bis, del D.Lgs. 36/2023 consente di bandire una gara d’appalto per lavori di manutenzione senza la predisposizione di un progetto esecutivo, a condizione che il progetto di fattibilità contenga una serie di elementi specifici:

  • Relazione generale che descriva l’intervento;
  • Computo metrico estimativo con le voci di costo dettagliate;
  • Elenco prezzi unitari, conforme ai prezzari ufficiali;
  • Piano di sicurezza, con l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Questi elementi, già previsti dall’Allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici, devono essere sufficientemente dettagliati per garantire una corretta esecuzione dell’opera, evitando contestazioni e ritardi nella fase di realizzazione.

La ratio della norma risiede nella necessità di snellire la fase di progettazione per gli interventi che non richiedono particolari complessità tecniche, senza pregiudicare la qualità e l’affidabilità dell’opera.

Limiti applicativi della semplificazione progettuale

L’applicabilità del progetto di fattibilità ampliato è circoscritta ai soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non può essere utilizzata, invece, per:

  • Interventi che comportano modifiche strutturali, come il rifacimento di muri portanti;
  • Sostituzione radicale di impianti tecnologici, che necessitano di progettazione specialistica;
  • Lavori di nuova costruzione o ampliamento, per i quali resta obbligatoria la progettazione esecutiva.

Tale impostazione conferma la volontà del legislatore di semplificare le procedure per lavori di minore impatto, senza compromettere la sicurezza e la qualità dell’esecuzione.

L’integrazione con la metodologia BIM e il controllo dell’esecuzione

Per ridurre il rischio di errori progettuali e garantire un controllo più efficace sull’esecuzione dei lavori, il comma 6 e 7 dell’art. 41 del Codice incentivano l’uso del Building Information Modeling (BIM). Il BIM consente di modellare digitalmente l’opera in 3D, permettendo di:

  • Individuare criticità progettuali prima della realizzazione dell’intervento;
  • Migliorare la pianificazione delle attività di cantiere;
  • Garantire un maggiore controllo sui costi e sulle tempistiche di esecuzione.

Per le nuove costruzioni e per interventi di manutenzione di importo superiore a 2 milioni di euro, l’utilizzo del BIM è obbligatorio, mentre per gli altri lavori la sua applicazione resta facoltativa ma fortemente consigliata.

Clausole di garanzia e responsabilità del progettista

Un aspetto rilevante della riforma riguarda l’introduzione, all’art. 41, comma 8-bis, del Codice, di specifiche clausole di garanzia per la progettazione. In particolare, viene stabilito che il progettista inadempiente sia tenuto a prestazioni reintegrative transattive, finalizzate a correggere errori progettuali emersi in fase di esecuzione.

Questa previsione mira a responsabilizzare i progettisti, riducendo il rischio di difetti progettuali e assicurando una maggiore qualità nell’elaborazione del progetto di fattibilità.

Conclusioni: i vantaggi della nuova disciplina e le sfide applicative

L’introduzione del progetto di fattibilità ampliato per gli interventi di manutenzione rappresenta un’importante evoluzione del Codice dei contratti pubblici, con effetti positivi in termini di:

  1. Riduzione dei tempi di affidamento, eliminando la necessità di predisporre un progetto esecutivo per interventi di minore complessità.
  2. Maggiore flessibilità per le stazioni appaltanti, che possono adattare la progettazione alle esigenze operative senza compromettere la qualità dell’intervento.
  3. Incentivo all’uso del BIM, con conseguente miglioramento della pianificazione e del controllo dell’esecuzione dei lavori.
  4. Rafforzamento delle garanzie per i progettisti, con obblighi specifici in caso di errori progettuali.

Tuttavia, permangono alcune sfide applicative, in particolare:

  • La corretta individuazione dei casi in cui il progetto di fattibilità è sufficiente, evitando utilizzi impropri della semplificazione.
  • La necessità di una formazione adeguata delle stazioni appaltanti, affinché possano redigere progetti di fattibilità completi e dettagliati.
  • L’equilibrio tra semplificazione e tutela della qualità dell’opera, per evitare che la riduzione degli elaborati progettuali comprometta l’affidabilità dell’intervento.

Nel complesso, la riforma si inserisce in una più ampia strategia di modernizzazione degli appalti pubblici, con l’obiettivo di snellire le procedure e migliorare l’efficienza della spesa pubblica, senza trascurare gli standard di sicurezza e qualità delle opere realizzate.