Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti nei luoghi di detenzione devono far pervenire al Sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione
(art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, legge 23 aprile 1976, n. 136).
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;
b) a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).
Elezioni: voto nel luogo di degenza o di detenzione. Scadenza 22 maggio
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