Le principali criticità e i possibili rimedi per gli enti locali, in materia di certificazioni per il fondo di solidarietà 2024, dopo il decreto del Ministero dell’Interno.
Lo scorso 18 Ottobre 2024 il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno ha individuato i comuni inadempienti all’obbligo di invio delle certificazioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Interno, con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 Giugno 2024.
Il fondo di solidarietà è stato pensato per fornire sostentamento al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa d’integrazione salariale, ma in termini di fondo di solidarietà comunale la somma è diretta a un comune, distribuendo le risorse laddove necessario. Tuttavia negli anni il bilancio di alcuni comuni non si è rivelato del tutto chiaro, e questo ha costretto il Viminale ad adottare nuovi metodi per tracciare le spese e tenere sotto controllo i fondi.
Il fondo di solidarietà 2024 agli enti locali
Ai fondi già stanziati dalla legge di bilancio, si sono aggiunti già da qualche anno i servizi dell’infanzia come gli asili nido e il trasporto scolastico con l’obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio pari al 33% della popolazione di 0-2 anni. Nel 2022 le risorse ammontavano a 120 milioni di euro per poi raggiungere i 450 milioni per il 2026 e 1.100 milioni di euro dal 2027. Le risorse per le annualità 2025-2030 sono confluite nel Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi per la rimozione degli squilibri economici e sociali e promuovere i diritti della persona.
Ora gli enti locali si interrogano sul da farsi, tenendo presente che la legge di bilancio 2024 è stata influenzata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.71 del 2023 con cui il giudice ha invitato il legislatore a intervenire in breve tempo sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale per eliminare un’anomalia di alcune componenti perequative speciali. La Corte vuole che si raggiungano gli obiettivi di servizio, anche ridefinendo gli strumenti atti a garantire che le somme siano utilizzate nel rispetto dei vincoli, cancellando la sanzione del definanziamento. Eccezione fatta per i comuni che certificano l’assenza di potenziali utenti nell’anno di riferimento.
Sindaci-commissari
I fondi “restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie” e il Ministero dell’interno deve nominare commissario il sindaco pro tempore del comune inadempiente per assicurare l’invio della certificazione sull’uso corretto delle somme erogate. Se questo non basta ad eliminare l’inadempimento il Ministero dell’Interno nominerà un nuovo commissario su designazione del Prefetto.
I sindaci devono fare attenzione a non andare incontro a precise criticità, come il mancato invio della certificazione. In questo caso si potrà trasmettere i documenti mancanti a Sogei entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto. Se il problema non è il mancato invio della certificazione, ma il mancato raggiungimento degli obiettivi la situazione è più complessa e il commissario incaricato deve fare il possibile per mettere nelle condizioni l’ente locale di ottenere il livello di prestazione assegnato con il target di riferimento.
Entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto a Sogei, si potrà trasmettere un cronoprogramma con le misure idonee da intraprendere per risolvere la disputa. L’ente potrebbe, se necessario, autocertificare l’impossibilità di utilizzo, ma le risorse dovrebbero essere restituite.
Fonte: articolo di Letizia Rogolino