Con la sentenza n. 2833 del 30 gennaio 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affrontato una questione cruciale riguardante il licenziamento di un lavoratore nel periodo di prova nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato.
La sentenza ribadisce l’obbligo dell’amministrazione di motivare il recesso, per nell’esistenza della discrezionalità dell’ente nella valutazione della decisione. Tale obbligo è finalizzato a consentire una “verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all’effettivo andamento della stessa“.
Il caso
Il caso specifico trattato dalla Corte riguardava un bando di concorso che richiedeva “esperienza di servizio effettivo presso pubbliche amministrazioni di almeno 5 anni in una posizione funzionale“. La Corte d’Appello ha interpretato l’espressione “servizio effettivo” come non necessariamente indicante un servizio di ruolo, sottolineando che l’effettività della prestazione nel pubblico impiego privatizzato può prescindere dall’immissione in ruolo.
La ricorrente ha avanzato diverse censure, sostenendo la violazione degli artt. 1345, 2697 e 2729 del codice civile. e contestandone la valutazione riguardo alla presunta finalità ritorsiva del licenziamento. Inoltre contesta la corretta interpretazione dell’art. 2 del bando di concorso da parte della Corte d’Appello, evidenziando l’iter del giudizio di ottemperanza e sottolineando l’onere del lavoratore di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o illecite nel caso di mansioni diverse assegnate nel periodo di prova.
Chiarimenti sul licenziamento del lavoratore nel periodo di prova
I giudici hanno adottato un approccio interpretativo completo, andando oltre il significato letterale delle parole. Ha considerato sia gli elementi testuali che quelli extra testuali indicati dal legislatore. Questo significa che la Corte ha valutato non solo il testo specifico del bando di concorso ma anche altri aspetti, come il contesto normativo più ampio e altri fattori che potrebbero influenzare la comprensione delle disposizioni contrattuali.
In seguito a questa analisi, la conclusione finale sostiene che il licenziamento in questione non aveva una giusta causa e che vi era una finalità ritorsiva. Questa conclusione suggerisce che il datore di lavoro non aveva fornito motivazioni adeguate per il licenziamento, e che il recesso sembrava essere stato effettuato con l’intento di punire o rappresagliare contro il lavoratore.
Infine, la Cassazione ha stabilito che il licenziamento in questione è illegittimo se vengono assegnate mansioni diverse da quelle originariamente contrattualmente previste, che siano esse inferiori o superiori. Questa affermazione definisce chiaramente un principio importante nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato durante il periodo di prova. La sentenza contribuisce quindi a delineare i limiti dell’azione discrezionale delle amministrazioni, offrendo chiarezza su come devono essere gestite le situazioni in cui vengono assegnate nuove mansioni durante il periodo di prova.
Il testo della sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it