societa-in-house-comune-corte-dei-contiL’Amministratore di una società in house partecipata dal Comune è soggetto al giudizio della Corte dei Conti: lo stabilisce la Corte di Cassazione in una recente Sentenza.


Il caso

L’Amministratore di una società “in house providing”, partecipata da un Comune, viene condannato dalla Corte dei Conti al pagamento della somma di Euro 33.480,01, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale cagionato dalla deliberazione con cui il consiglio di amministrazione della società aveva deciso una spesa di Euro 76.960,02 per l’allestimento di addobbi natalizi, a fronte di una spesa di Euro 10.000,00 autorizzata dal Comune.

L’interessato ha impugnato la decisione obiettando l’incompetenza della magistratura contabile che invece ha innanzitutto escluso il difetto di giurisdizione, osservando che la natura della società (in house providing) escludeva la possibilità di distinguere il danno causato alla stessa da quello causato all’ente partecipante, in quanto il patrimonio della prima, pur essendo separato, era comunque riconducibile al secondo. Conseguentemente, ha ritenuto ammissibile il concorso dell’azione erariale con quella di responsabilità proposta dinanzi al Giudice ordinario nei confronti degli amministratori della società, precisando che, in caso di duplice condanna, l’amministrazione danneggiata deve tener conto, in sede esecutiva, di quanto già recuperato a carico del responsabile.

Società in House partecipata dal Comune: giudizio spetta alla Corte dei Conti

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere a seguito del ricorso presentato dall’amministratore, prende le mosse dalla incontrovertibile evidenza che il ricorrente rivestisse la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di una società qualificata come “società in house”. Conseguentemente, ritiene corretta la devoluzione della controversia alla giurisdizione contabile, risultando conforme all’orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di società di capitali partecipate da enti pubblici, secondo cui, ove dalle disposizioni statutarie vigenti all’epoca cui risale la condotta ritenuta illecita emerga la sussistenza di tutti i requisiti necessari per la qualificazione della partecipata come società in house providing, la cognizione in ordine all’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo per i danni cagionati al patrimonio della società spetta alla Corte dei conti (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 21/ 06/2019, n. 16741; 13/09/2018, n. 22409; 25/11/2013, n. 26283).

Le ragioni dei giudici

Tale principio, affermano i giudici, rappresenta un’eccezione rispetto alla regola, anch’essa costantemente ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell’azione di responsabilità alla giurisdizione contabile. Infatti, al di fuori, delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica), il danno subìto dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all’ente pubblico che rivesta la qualità di socio, dal momento che la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali e l’autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono da un lato la possibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio della società, dall’altro la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipazione (cfr. Cass., Sez. Un., 11/09/ 2019, n. 22712; 2/09/2013, n. 20075; 3/05/2013, n. 10299).

Ulteriori conclusioni

Inoltre, proseguono i giudici,  l’insussistenza di un vero e proprio rapporto di alterità soggettiva tra la società partecipata e l’ente pubblico partecipante non consente di escludere la possibilità di un concorso tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, laddove sia prospettato sia un danno erariale che un danno arrecato alla società, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio.

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete leggere il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Santo Fabiano