La Corte di Cassazione in una recente Sentenza fornisce indicazioni sui Concorsi interni nella PA e le relative differenze retributive.
A rispondere su una controversia è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11380/2020.
Nel caso specifico si esaminava un caso relativo a un concorso interno, datato 1992, per una procedura interna al Ministero delle Finanze.
Nonostante sia un caso relativo alle Funzioni Centrali come molto spesso questo caso incinde anche su tutti i comparti pubblici.
Concorsi interni nella PA e differenze retributive
Come molto spesso l’argomento di base è il passaggio ad area funzionale superiore in un concorso interno, dove i dipenenti spesso si posizionano in mansioni diverse. Ma tra trafila e blocchi spesso le graduatorie vengono congelate e spesso si verificano incongruenze a livello retributivo.
In questo caso un dipendente pubblico chiedeva il risarcimento per le differenze retributive che avrebbe percepito qualora l’Amministrazione gli avesse riconosciuto sin dal 1996 l’ottava qualifica, nella quale era stato immesso solo nel 2010.
In un caso di qualche anno fa il Tribunale di Palermo aveva disposto l’inquadramento per il dipendente nella fascia per cui aveva concorso. Disponendo, inoltre, la corresponsione delle differenze retributive dovute negli ultimi 10 anni.
Anche in questo caso il parere è difforme.
La Cassazione, infatti, ha rinviato al giudice ordinario la decisione sulla domanda di risarcimento delle differenze retributive dovute al ritardato inquadramento nella qualifica funzionale. Risarcimento che era stato causato proprio dalla illegittima graduatoria di un concorso interno alla Pubblica amministrazione.
Infatti nella fattispecie viene in rilievo una procedura concorsuale per l’accesso a una qualifica funzionale interna alla medesima area professionale. Pertanto non trova applicazione l’articolo 63, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001).
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it