acqua-non-pagataAcqua non pagata: l’ARERA, con la Delibera 16 luglio 2019 311/2019/R/idr fornisce tutti i chiarimenti relativi alle morosità delle utenze domestiche e condominiali.


Il provvedimento dell’ARERA illustra le direttive per il contenimento e la gestione della morosità nel servizio idrico integrato.

Inquadrandosi nell’ambito della linea d’intervento dell’Autorità tesa a disciplinare le procedure e le tempistiche per la costituzione in mora e la sospensione/limitazione della fornitura per gli utenti finali, comunque tutelando gli utenti vulnerabili.

La regolazione della morosità nel SII si applica a far data dal 1° gennaio 2020.

Acqua non pagata: le regole sulla morosità

Dal 1° gennaio 2020, pertanto, saranno introdotte regole certe e uguali in tutta Italia nel caso di mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico. Definiti tempi e modalità standard per la costituzione in mora, la rateizzazione degli importi, la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto, salvaguardando le utenze vulnerabili in documentato stato di disagio economico sociale e quelle pubbliche non disalimentabili (come ospedali e scuole).

Morosità delle utenze domestiche residenti (non vulnerabili)

In dettaglio, nei casi di morosità delle utenze domestiche residenti (non vulnerabili) potrà essere sospesa la fornitura soltanto dopo il mancato pagamento di fatture. Per importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato. O, quando tecnicamente fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso dell’acqua assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno).

Per la medesima categoria di utenza, la disattivazione della fornitura, con la risoluzione del contratto, potrà essere effettuata dal gestore. Ma solo nel caso in cui, a seguito della limitazione/sospensione e nel proseguirsi della mora, venga manomesso il misuratore, o nel caso in cui le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il recupero della morosità pregressa.

Utenze condominiali

Nel caso di utenze condominiali invece il gestore non potrà limitare/sospendere/disattivare la fornitura idrica se, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, sia stato pagato almeno metà dell’importo dovuto in un’unica soluzione. Potrà invece procedere con le azioni sulla fornitura se l’utenza condominiale non effettui il saldo entro i successivi sei mesi.

Qualora l’Ente di governo dell’ambito accerti la fattibilità tecnica di procedure di limitazione o di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali per le quali il gestore avesse invece dichiarato l’impossibilità di intervento, il medesimo Ente di governo è tenuto ad applicare – tenuto conto delle cause e delle correlate responsabilità – specifiche penali e a darne comunicazione all’Autorità, per le successive determinazioni di competenza.

Rateizzazione

I gestori dovranno garantire, quando previsto, la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora su 12 mesi. Informando in modo chiaro l’utente dei tempi e delle modalità per ottenerla. Il gestore dovrà poi inviare la costituzione in mora almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura. Ma non prima di aver inviato un sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento. Obbligo di riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità entro due giorni feriali dall’attestazione dell’avvenuto saldo da parte dell’utente finale.

Indennizzi automatici

Previsti poi indennizzi automatici da 10 a 30 euro nel caso in cui non si rispettano, in tutto o in parte, tali modalità.

“Da quando l’ARERA ha ricevuto la competenza sul settore idrico siamo finalmente riusciti a mappare il fenomeno della morosità, che tocca punte del 50% in alcune zone d’Italia e, in alcuni casi, anche in contesti condominiali dove non c’è una misurazione del consumo del singolo” afferma il presidente dell’Autorità Stefano Besseghini “Ora puntiamo a regolare in modo standard i comportamenti dei gestori, garantendo il quantitativo minimo vitale d’acqua ma al contempo evitando che gli oneri complessivi ricadano sulla collettività e sull’equilibrio economico finanziario dei gestori stessi”.

Ricordiamo, infine, che esistono strumenti per la copertura di letture dei consumi idrici sul territorio. E volti al tempo stesso, a rendere più agevole la fatturazione del servizio idrico integrato in sede istituzionale.

Questo lo scopo di MetroCubo Smart, sistema innovativo sviluppato dalla Società Datanet Srl di Tremestieri Etneo (CT) che consente di attuare la fotolettura e la geolocalizzazione dei contatori idrici tramite Smartphone.

A questo link il testo completo della Delibera.