Assunzioni nella PA: la Corte Costituzionale con la sentenza n. 40/2018, ha bocciato tutte le norme che giustificano la deroga alla regola generale del concorso pubblico.
La necessità del concorso pubblico è stata ribadita con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico all’amministrazione pubblica di personale di società in house, ovvero di società o associazioni private; è stato altresì specificato che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione stessa o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost. (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010, n. 363 e n. 205 del 2006).
Sulla base di tali principi, l’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007 – che stabilisce il passaggio di dipendenti da soggetti privati ad enti pubblici, senza il previo esperimento di un concorso pubblico e senza indicare le ragioni giustificatrici della deroga – risulta lesivo dell’art. 97, quarto comma, Cost.
La disposizione censurata consente infatti l’accesso dei dipendenti di due società private nei ruoli regionali, senza alcuna forma di selezione, neppure a concorsualità “attenuata”, e senza stabilire alcuna condizione in ordine alle modalità di assunzione di tali dipendenti.
D’altra parte, la deroga al principio del concorso non risulta giustificata dalla necessità di far fronte a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Va ribadito che
«la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle».
Orientamento che il legislatore regionale non ha tenuto in considerazione, dal momento che la norma censurata dal giudice remittente
«non fornisce indicazioni circa le condizioni di ammissibilità alla deroga del concorso pubblico […] non [prevede] alcun meccanismo di verifica dell’attività precedentemente svolta dal personale, né [stabilisce] “limiti percentuali all’assunzione in assenza di concorso».
In allegato il testo completo della Sentenza.