riammisisone in servizio dipendenti pubbliciControversia sulla riammissione in servizio del dipendente pubblico: chi ha l’ultima parola?  I chiarimenti arrivano dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 15053/2017.


 

L’individuazione del giudice cui spetta conoscere delle relative controversie consegue all’applicazione delle norme che regolano l’attribuzione della giurisdizione per i rapporti di pubblico impiego.  Nel caso di specie, avente ad oggetto un’istanza di riammissione in servizio funzione di giudice del lavoro presentata nel 2007, trova applicazione ratione temporis la disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce le controversie relative ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione  al giudice ordinario.

 

In base a tale normativa il potere dell’amministrazione di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da  potere amministrativo autoritativo in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale che restano tali a prescindere dall’esistenza o meno di margini di discrezionalità dell’amministrazione nel decidere se accogliere o respingere la domanda di riammissione in servizio del lavoratore (di guisa che non è conferente il richiamo a Cass. S.U. n. 8522/12 che si legge nella memoria del Comune di Riccione).

 

Pertanto, versandosi al di fuori delle materie conservate all’ambito del diritto pubblico ai sensi dapprima dell’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993 e, poi, dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia in esame è devoluta al giudice ordinario (cfr. Cass. n. 21660/08).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.