Tre diversi allegati individuano caso per caso i numeri da indicare nella delega di pagamento. Nel secondo, le operazioni dei titolari di partita Iva che passano solo per il Fisco online.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 68/E del 9 giugno 2017, interviene in materia di utilizzo dei crediti tributari in compensazione tramite presentazione telematica degli F24 e dei relativi codici tributo. I chiarimenti tengono conto dei dubbi sollevati dalle novità introdotte dal Dl 50/2017, che ha esteso l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’amministrazione per tali operazioni.
In primis il documento di prassi precisa che i contribuenti già erano tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia per portare in compensazione una serie di crediti. Per tali ipotesi, nulla di nuovo, rimangono validi i codici tributo esistenti e riportati nell’allegato 1 alla risoluzione.
I titolari di partita Iva, invece, già precedentemente tenuti alla trasmissione telematica dell’F24, in base alla nuova disciplina, non possono sviare dai canali online dell’amministrazione (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico) per effettuare compensazioni di crediti Iva di qualsiasi importo, annuali o non, oppure crediti riguardanti le imposte sui redditi e le relative addizionali, l’Irap, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle le imposte sul reddito, e i crediti del quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Per semplificare, nell’allegato 2 al documento, sono individuati i codici tributo per il quali, i soli titolari di partita Iva, devono necessariamente utilizzare i servizi online delle Entrate per operare le compensazioni. Tuttavia, precisa la risoluzione, la regola può essere messa da parte nel caso in cui, nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nell’allegato 3, colonna 2, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici della colonna 4 dello stesso allegato 3 e cioè, in pratica, nelle ipotesi di compensazione di tipo “verticale” o “interno”, ossia con somme a credito e a debito che rientrano nella stessa tipologia d’imposta. Naturalmente, se al netto delle compensazioni interne risulta un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia tornano in campo le regole generali.
Il documento di prassi riporta utili esempi per chiarire meglio come comportarsi nelle diverse eventualità e come individuare le compensazioni “orizzontali” o “esterne”, che sbarrano la strada a vie telematiche alternative rispetto a quelle offerte dal Fisco.
L’Agenzia precisa, inoltre, che tra i codici non compaiono, perché non toccati dalla nuova normativa, i crediti rimborsati dai sostituti a seguito della liquidazione del 730 e il “bonus Renzi”. Per tutti i contribuenti, poi, anche senza partita Iva, rimangono vigenti le norme secondo cui sono eseguiti:
- necessariamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate gli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni effettuate
- esclusivamente attraverso i canali online dell’amministrazione finanziaria e degli intermediari della riscossione convenzionati, quelli, sempre per via delle compensazioni, a saldo positivo.
[…] L’ammontare del credito fruibile è calcolato moltiplicando il credito richiesto per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa (pari a 90 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti richiesti. Tale percentuale sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia, da emanare entro il 28 novembre 2024. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. […]