assimilabilita rifiutiIl T.A.R. Lazio ha sancito l’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente in merito all’emanazione del decreto che fissa i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.


 

Con sentenza n. 4611 del 13 aprile scorso, i giudici del T.A.R. Lazio – Sez. II bis hanno accolto le doglianze della società ricorrente affermando che il Ministero dell’Ambiente, nonostante la previsione contenuta nell’articolo 195 del D.Lgs. n. 152/2006, non ha ancora adottato il previsto decreto, avendo soltanto avviato le attività propedeutiche all’adozione dello stesso (a circa 20 anni di distanza!).

 

A fronte della espressa attribuzione alla competenza statale della “determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”, della prescrizione per cui “con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti entro novanta giorni i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani” e dell’invio da parte dell’impresa ricorrente (in data 12.05.2016) di una specifica istanza-diffida con contestuale atto di messa in mora, il Ministero dell’Ambiente, pur tenuto ad adottare la regolamentazione suddetta, risulta non avere ancora completato l’iter relativo, avendo soltanto avviato “le attività propedeutiche all’adozione del decreto in questione” (come espressamente ammesso nella memoria depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato).

 

La violazione, da parte dell’Amministrazione sia del termine previsto dallo stesso art. 195 d.lgs. n. 152/2006, sia del termine ulteriormente concesso dalla ricorrente nella sua diffida è pacifica e rende illegittima l’inerzia tenuta dal Ministero intimato.

 

Nè, in senso ostativo all’accoglimento della domanda della ricorrente, rilevano il carattere ordinatorio del termine previsto dalle norme in esame (profilo che non incide sull’esistenza dell’obbligo né sulla possibilità di provvedere anche dopo la scadenza del termine), la natura discrezionale e non vincolata del potere amministrativo (nella fattispecie non viene, infatti, in rilievo il contenuto, ma solo l’obbligo di esercizio del potere in questione) e la necessità di coinvolgimento di altri Organi ed Enti, che è stata presa in considerazione dalle citate diposizioni normative ai fini dell’individuazione dei termini ivi previsti e che, comunque, non giustifica un ritardo quale quello, in concreto, verificatosi nella fattispecie.

 

Per questi motivi, in accoglimento del ricorso, il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione alla diffida spedita a mezzo posta il 12.05.2016 dalla società ricorrente e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del predetto Ministero di concludere il procedimento menzionato nella diffida stessa adottando di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel termine di giorni 120 (così individuato in relazione alla natura degli adempimenti da effettuare) dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.

 

 

Il T.A.R. del Lazio ha quindi sancito l’illegittimità del silenzio – inadempimento ministeriale e ha obbligato il Ministero in questione ad adottare entro 120 giorni dall’emissione della sentenza n. 4611/2017 il decreto sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.