sospensione del sindacoLa sospensione della funzione di sindaco non è possibile? La Corte di cassazione, sez. VI penale, con la sentenza n. 10940/2017 ha fornito chiarimenti.


 

Il delicato bilanciamento tra rispetto della volontà legislativa e tutela del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella ricorrente affermazione secondo la quale il divieto della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio nel caso di uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare deve essere interpretato restrittivamente e non può fondare un’interpretazione che renda incompatibile (e quindi non applicabile) alcuna misura cautelare personale che si risolva nel determinare effetti equivalenti.

 

Nella ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari, dopo aver delibato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari in relazione alle condotte contestate ha ritenuto sufficiente applicare una misura interdittiva a fronte di quella coercitiva richiesta dal pubblico ministero. Al fine di adeguare la misura coercitiva alla intensità delle esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie ha, tuttavia, inopinatamente applicato la sospensione del Sindaco dall’ufficio di sindaco del Comune di ritenendo le condotte delittuose poste in essere indissolubilmente legate all’esercizio di tale funzione.

 

Tale statuizione si pone, tuttavia, in radicale ed insanabile contrasto con il contenuto precettivo dell’art. 289, comma 3, cod. proc. pen., atteso che la legge 25 marzo 1993, n. 81 prevede per i comuni, anche aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l’elezione diretta del sindaco. La ratio che informa tale divieto di applicazione della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio ricorre, peraltro, non solo con riferimento al momento genetico della adozione della misura interdittiva, ma anche nelle ipotesi in cui la misura interdittiva venga adottata in sostituzione di altra misura coercitiva precedentemente adottata. Lo stesso tenore testuale della norma, nella propria assolutezza, non consente, peraltro, di operare distinzioni di efficacia del precetto fondate sul momento processuale nel quale l’applicazione di tale misura interviene. 4. Alla stregua di tali rilievi deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e, di  conseguenza, della misura interdittiva applicata nei confronti del ricorrente.

 

In allegato la Sentenza Completa.