imposta reddito impresaUn’analisi dei diversi aspetti della nuova disciplina recata dall’articolo 55-bis del Tuir, concernente le norme relative all’Imposta sul Reddito d’Impresa.

 


 

Possono esercitare l’opzione gli operatori economici individuali, le Snc e le Sas operanti in regime di contabilità ordinaria nonché le Srl a ristretta base proprietaria.

 

Ambito soggettivo

 

Sotto il profilo soggettivo, destinatari del nuovo regime sono:

 

gli imprenditori individuali

le società in nome collettivo

le società in accomandita semplice.

 

Per l’applicazione dell’Iri, è richiesto che tali soggetti operino in regime di contabilità ordinaria. Si ricorda che questo regime è naturale e obbligatorio per le imprese che nell’anno precedente a quello in corso hanno conseguito ricavi superiori ai seguenti limiti:

 

 

  • 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
  • 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

 

 

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi (articolo 18, Dpr 600/1973).

 

Il regime di contabilità ordinaria prevede la tenuta obbligatoria delle seguenti scritture contabili:

 

 

  • libro giornale
  • libro degli inventari
  • registri Iva
  • registro dei beni ammortizzabili
  • scritture ausiliarie (conti di mastro e scritture di magazzino).

 

 

Le imprese che non superano i limiti quantitativi suindicati adottano come regime contabile naturale quello semplificato, caratterizzato da adempimenti ridotti e semplificati (articolo 18, Dpr 600/1973). Rientrano nell’ambito soggettivo dell’imposta sul reddito d’impresa non solo i soggetti naturalmente in regime di contabilità ordinaria, ma anche coloro che, pur avendo i requisiti per il regime di contabilità semplificata, optano per quello ordinario (articolo 18, comma 8, Dpr 600/1973).

 

La nuova disciplina Iri è estesa anche alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria (articolo 116, comma 2-bis, Tuir, aggiunto dall’articolo 1, comma 547, lettera c, legge 232/2016). Si ricorda che sono tali le Srl il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa (articolo 116, comma 1, Tuir).

 

Esercizio dell’opzione

 

Il nuovo regime di tassazione è facoltativo. L’applicazione dell’Iri, infatti, è rimessa alla scelta dei soggetti suindicati. A tal fine, essi sono tenuti a esercitare una specifica opzione nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui la stessa si riferisce (pertanto, i soggetti interessati potranno esercitare per la prima volta l’opzione nella dichiarazione dei redditi 2018 relativamente al 2017). L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta ed è rinnovabile (articolo 55-bis, comma 4). Per espressa previsione normativa (articolo 55-bis, comma 5), l’applicazione dell’Iri esclude quella del regime di imputazione del reddito per trasparenza, disciplinato dall’articolo 5 del Tuir.

 

Tassazione separata del reddito d’impresa

 

In base alla disciplina ordinaria:

 

 

  • gli imprenditori individuali in regime ordinario determinano il reddito d’impresa secondo le regole previste in materia di Ires, fatta salva l’applicazione di regole specifiche (articolo 56, comma 1, Tuir). Quindi, esso è dato dalla differenza tra componenti positivi e negativi come risultano dal bilancio di esercizio relativo al periodo d’imposta. A tale differenza, poi, sono apportate le variazioni in aumento o in diminuzione. Se il risultato fiscale determina un reddito imponibile, esso concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore assoggettato a Irpef
  • le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice in regime ordinario determinano il reddito d’impresa applicando le stesse regole previste per gli imprenditori individuali (articolo 56, comma 1, Tuir). Il reddito in tal modo determinato è poi imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (principio di trasparenza). La quota di reddito d’impresa imputata a ciascun socio concorre alla formazione del suo reddito complessivo e, conseguentemente, viene assoggettato a Irpef.

 

 

Per effetto della nuova disciplina, invece, il reddito d’impresa prodotto da imprenditori individuali, Snc e Sas che esercitano l’opzione per l’applicazione dell’Iri, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e viene assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista per l’Ires che, a partire dal 1° gennaio 2017, è pari al 24% (articolo 77, comma 1, Tuir, come modificato dall’articolo 1, comma 61, legge 208/2015).