supplenze vacanze spezzoniSupplenze brevi fino a 24 ore: il docente interno quando può accettarle? Il docente in servizio con incarico a T.D. su sostegno per 18 ore fino al 30 giugno, su nomina del Csa di riferimento, può essere nominato (anche sulla materia) per ulteriori 3 ore per supplenza breve di gg.10 e succ. proroghe (per malattia del titolare) con nomina da G.I., se lo stesso docente risulta il primo in graduatoria in quella stessa scuola?

Supplenze brevi fino a 24 ore: il docente interno quando può accettarle?

Non ci si trova in questo caso nell’utilizzo del docente di potenziamento, pertanto l’unico riferimento normativo è il Regolamento delle supplenze, dm 131/2007 che all’art. 7 comma 3 afferma ”

 

Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.”

 

Pertanto, è possibile utilizzare personale interno, con pagamento di ore eccedenti, solo per il tempo necessario e fin quando la segreteri non avrà terminato le operazioni da compiere per trovare un supplente. Questo assicura il diritto allo studio degli studenti e migliora l’organizzazione scolastica.

 

La sostituzione di un docente titolare assente, indipendentemente dalla consistenza oraria, è però ricondotta all’art 7 del DM 131/07 che demanda alle Graduatorie di istituto tale sostituzione.

 

In questo caso il docente, avendo già l’orario completo, non potrà accettare tale supplenza.