riscossioneIstituiti, con la risoluzione n. 14/E del 22 marzo 2016, i codici tributo per versare, tramite modello F24, con uno la somma dovuta a titolo di sanzione dal contribuente/debitore che ha prodotto documentazione fraudolenta al concessionario per bloccare la procedura di recupero coattivo, con l’altro le spese di notifica.

 

A tal proposito, ricordiamo che, dal 1° gennaio 2013, come previsto dal comma 537 della Stabilità per quell’anno (legge 228/2012), gli incaricati della riscossione devono sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata al recupero delle somme iscritte a ruolo, se il debitore presenta una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile (ad esempio, per provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, per prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo, per sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa, emessa in un giudizio al quale il concessionario non ha preso parte, eccetera). Quindi, in presenza di una cartella ritenuta illegittima, è possibile, entro 90 giorni dalla notifica, presentare al concessionario della riscossione una motivata richiesta di annullamento (comma 538). Ma, se la motivazione risulta falsa, senza “scalfire” la responsabilità penale del contribuente, scatta una pesante sanzione amministrativa: dal 100 al 200% della somma dovuta, con un importo minimo di 258 euro.

 

Pertanto, il codice “8117” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria – articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” serve proprio a versare tale multa; l’“8118”, invece, è relativo al pagamento delle spese di notifica. Perché, naturalmente, sarà l’ente creditore a stabilire, entro i limiti di legge, il quantum della sanzione dovuta e a darne notizia al debitore.

 

Ad accoglierli, la sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Per quanto riguarda il riferimento temporale da riportare nel modello, questo va ricavato, insieme al codice ufficio, nell’atto di contestazione e/o del provvedimento di ordinanza-ingiunzione emesso dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. In caso di versamento frazionato, per il codice tributo “8117” bisogna specificare, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle rate (ad esempio, “0103”, per segnalare che si sta versando la prima di tre rate).