Con riferimento alla delibera dell’Autorità n. 32/2015, si porta a conoscenza delle Amministrazioni interessate che con ordinanza 4 novembre 2015, n. 5042, emessa ai sensi dell’art. 112, comma 5 c.p.a., il Consiglio di Stato, VI^ sezione, ha affermato che la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato dell’Autorità ha ad oggetto “esclusivamente la sua incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla futura attività amministrativa di Asmel, che rimane regolata dal suddetto provvedimento nelle more della decisione nel merito della controversia”.
È stata chiarita, in questo modo, l’esatta portata della precedente ordinanza n. 9 settembre 2015, n. 4016.
Per accertare l’ammissibilità delle conclusioni contenute nei diversi pareri legali pervenuti, occorre valutare la conformità del sistema congegnato da Asmel s.c.a.r.l., con il frammentario quadro normativo risultante dai successivi interventi del legislatore nazionale in materia di centralizzazione degli acquisti; quanto alle nuove direttive in materia di appalti e concessioni si rileva che le stesse non sono state ancora recepite ed essendo in corso il relativo termine non possono essere considerate quale fonte normativa diretta, pur potendo orientare l’interpretazione della normativa applicabile al caso di specie. Come già rilevato nella comunicazione delle risultanza istruttorie, in forza di quanto stabilito in generale dall’art. 33 comma 1 del codice dei contratti, tutte le stazioni appaltanti sono legittimate a fare ricorso alle centrali d’acquisto anche associandosi e consorziandosi.
La legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha previsto che «le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio». La stessa legge finanziaria del 2007 ha previsto anche che «le centrali regionali e la Consip Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi».
Come rilevato dall’Avcp nel “Censimento ed analisi dell’ attività contrattuale svolta nel biennio 2007-2008 dalle Centrali di Committenza Regionali e verifica dello stato di attuazione del sistema a rete – Approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 27/28 gennaio 2010”, quest’ultima disposizione volta a realizzare la completa interoperabilità dei sistemi informatici di acquisto centralizzato istituiti sul territorio nazionale, non ha ancora trovato completa attuazione; nel documento citato l’Autorità ha censito 13 centrali di committenza regionali con attività generali o specializzate nel settore sanitari.
Considerato che l’Autorità ricorrente ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità esecutive della ordinanza n. 4016 del 2015 di questa Sezione; che i chiarimenti sono resi nel senso di seguito indicato; che, nella suddetta ordinanza, in relazione al fumus boni iuris, la questione relativa al merito della conformità a legge del modello organizzativo oggetto di contestazione è stata rimessa all’esame approfondito nel merito e che, in relazione a tale aspetto, il primo giudice ha già fissato l’udienza pubblica del 2 dicembre 2015; che, in relazione al periculum in mora, dall’analisi della lettura complessiva della ordinanza, della natura del potere esercitato, della finalità della tutela cautelare e alla luce di quanto prospettato nel ricorso in appello (pagg. 17 e 18), deve ritenersi che la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato dell’Autorità ha avuto ad oggetto esclusivamente la sua incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla futura attività amministrativa di Asmel, che rimane regolata dal suddetto provvedimento nelle more della decisione nel merito della controversia.