Il documento completa le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dell’Istituto, indicando i soggetti coinvolti nella procedura e le loro responsabilità, e dando indicazioni per la difesa da eventuali azioni ritorsive del dipendente pubblico che segnala fatti di cui è venuto direttamente a conoscenza.
Con la circolare 64 del 28 luglio, l’Inail aggiunge un ulteriore tassello al proprio sistema per la prevenzione della corruzione, disciplinando l’attuazione della specifica normativa posta a tutela del cosiddetto whistleblower, il dipendente che segnala illeciti di cui è venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro con l’Istituto. Il documento, che conferma la particolare attenzione posta dall’Inail nell’attuazione delle misure a presidio della legalità dell’azione amministrativa, completa le disposizioni già contenute nel Codice di comportamento dell’Istituto, regolando i termini e le modalità di segnalazione degli illeciti, indicando i soggetti coinvolti nella procedura e le loro responsabilità, dando indicazioni per la difesa del segnalatore da eventuali azioni ritorsive, e fornendo la modulistica e l’indirizzo email per l’invio della segnalazione.
Assicurate imparzialità e riservatezza. La procedura, in particolare, prevede che le segnalazioni siano gestite dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne verifica la fondatezza nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, e le inoltra, quando non risultino manifestamente infondate, ai soggetti terzi competenti – il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, quando non vi siano ipotesi di reato o profili di responsabilità disciplinare a suo carico, l’ufficio disciplinare e contenzioso del personale della direzione centrale Risorse umane, l’autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l’Autorità nazionale anticorruzione e il dipartimento della Funzione pubblica – anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
L’identità del whistleblower è sempre protetta. L’identità del whistleblower è protetta fin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva – salvi i casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione o di responsabilità civile extracontrattuale, accertati con sentenza di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge – e non deve essere rivelata neanche nel caso in cui sia avviato un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, ai sensi dell’articolo 54 bis, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.