Il Decreto del Fare (DL 69/2013) ha reso possibile l’utilizzo della Scia per le ristrutturazioni con cambio di sagoma. Ad ogni modo, ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza 26713/2015, per capire se un intervento è legittimo bisogna poter accertare che non ci sia stato un aumento di volumetria.
Secondo i giudici, perché possano essere applicate le liberalizzazioni introdotte dal Decreto del Fare, è necessario che sia accertabile “la preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili”.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola “antisismica” sono aggiunte le seguenti: «nonche’ quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche’ sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Solo in questo caso si può utilizzare la Scia per demolire e ricostruire un manufatto, o parte di esso, con cambio di sagoma utilizzando la Scia.