Con la sentenza 10600 del 22 maggio 2015, la Corte di cassazione ha ribadito il principio in base al quale l’attività svolta dalle società commerciali costituisce in ogni caso presupposto d’imposta ai fini Irap, in applicazione di quanto espressamente previsto dall’articolo 2 del Dlgs 446/1997 (Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive).
Pertanto, la scelta di svolgere un’attività utilizzando uno dei modelli di società commerciale implica l’automatico assoggettamento a Irap, a nulla rilevando, in questo caso, il profilo dell’autonoma organizzazione.
Il fatto
Una Snc, operante nel campo dei servizi professionali e tecnici del settore edile, presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’Irap precedentemente pagata, asserendo la carenza del presupposto necessario ai fini dell’assoggettabilità al tributo in quanto la stessa, costituita tra professionisti, operava in assenza di autonoma organizzazione.
L’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza e la Snc procedeva all’impugnazione del diniego di rimborso.
Nel corso del contenzioso, tanto la Commissione tributaria provinciale quanto quella regionale condividevano il giudizio di assenza di svolgimento di attività autonomamente organizzata in capo alla contribuente che, pertanto, avrebbe indebitamente versato l’Irap, con conseguente diritto al rimborso.
In particolare, la Ctr, richiamando la portata delimitativa del perimetro soggettivo di imponibilità ai fini Irap, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale 156/2001, ha ritenuto che “l’assenza di autonoma organizzazione era elemento da non intendersi in senso assoluto, bensì relativo, da escludere ove fosse riscontrato – come nel caso di specie – un corredo minimale di strumenti senza il quale l’attività professionale o autonoma non sarebbe concepibile, privo com’era di lavoratori dipendenti o collaboratori, con beni minimi“.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, con il quale deduceva la violazione degli articoli 2 e 3 del Dlgs 446/1997.
L’Amministrazione finanziaria lamentava che il giudice di secondo grado aveva erroneamente trascurato che l’attività esercitata da società ed enti costituisce in ogni caso presupposto d’imposta ai fini dell’imposta, essendo dunque soggetti passivi del tributo anche le Snc.
La sentenza
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso articolato dall’Agenzia delle Entrate, disattendendo la tesi dei giudici di merito.
La suprema Corte, invero, ha precisato che, in base a un principio focalizzato nella giurisprudenza di legittimità e avuto riguardo alla natura di requisito di secondo grado dell’autonoma organizzazione rispetto alla soggettività societaria del contribuente, l’attività esercitata sotto forma di società commerciali costituisce in ogni caso presupposto d’imposta ai fini dell’assoggettamento a Irap (articolo 2 del Dlgs 446/1997), “della cui legittimità non sembra possibile dubitare alla luce di Corte cost. 156/2001 che, com’è noto, ha ritenuto l’elemento organizzativo connaturato alla nozione stessa d’impresa” (Cassazione, pronunce 25741/2009 e 25315/2014).
I giudici, inoltre, hanno richiamato un’ulteriore giurisprudenza in base alla quale perfino l’esercizio in forma associata di una professione liberale rientra nell’ipotesi regolata dalla lettera c), comma 1, articolo 3, Dlgs 446/1997, e costituisce, in base alla seconda parte del comma 1 articolo 2 dello stesso decreto, presupposto dell’imposta, prescindendosi completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione (Cassazione, pronunce 16784/2010 e 25313/2014).
Ciò posto, e stante il carattere normativo del requisito impositivo, è del tutto irrilevante, secondo la suprema Corte, la disamina istruttoria circa la sussistenza o meno di un’autonoma organizzazione separata rispetto all’apporto personale dei soci, trattandosi di un profilo attinente a un’indagine di merito incompatibile con la forma societaria prescelta dal contribuente (nel caso concreto Snc che, in quanto società commerciale, è inevitabilmente soggetto passivo Irap).
La Cassazione, quindi, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rigettando l’originaria istanza di rimborso presentata dal contribuente.