Nomina degli scrutatori

 

(art. 6, comma 1, legge 8 marzo 1989, n. 95)

 

– Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede:

 

a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell’albo degli scrutatori pari a quello occorrente per la costituzione degli uffici elettorali di sezione;

 

b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

 

– Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso.

 

(art. 6, legge 8 marzo 1989, n. 95).

 

– Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 posti letto e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione, il voto viene raccolto, da un seggio speciale composto da un Presidente e due scrutatori.

 

(art. 9, legge 23 aprile 1976, n. 136)