mossPredisposto lo schema riepilogativo delle operazioni effettuate nei tre mesi di riferimento della dichiarazione Iva trimestrale. La gestione al Centro operativo di Venezia.

 

Dallo scorso 1 gennaio sono scattate le nuove regole Iva per l’e-commerce diretto, che prevedono, tra l’altro, la possibilità di aderire, su opzione, al regime speciale “Mini one stop shop” (Moss), in base al quale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, effettuate da soggetti passivi Ue o extra Ue, nei confronti di clienti privati residenti o domiciliati nell’Unione europea, sono imponibili, ai fini Iva, nel luogo dove il committente è stabilito oppure è domiciliato o ha la residenza (articoli da 74-quinquies a 74-septies del Dpr 633/1972).

 

A monte della nuova disciplina, la direttiva comunitaria 2006/112/Ce, come modificata dalla successiva 2008/8/Ce, e applicata dall’ordinamento interno attraverso il Dlgs 42/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 18 aprile.

 

In particolare, l’articolo 2, comma 1, del decreto, ha sostituito l’articolo 74-quinquies del Dpr 633/1972 e ha introdotto gli articoli 74-sexies e 74-septies.

 

Il decreto legislativo prevede, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, con uno o più provvedimenti, definisca i percorsi da seguire per aderire al regime e stabilisca quali uffici dedicare alla gestione operativa della materia.

 

L’Amministrazione finanziaria risponde puntuale con il provvedimento del 23 aprile 2015.

 

Non c’è opzione senza identificazione

 

Andando per ordine, ricordiamo che gli operatori stranieri che effettuano questo tipo di operazioni, non domiciliati, né residenti o identificati o stabiliti in Italia o in un altro Stato comunitario, per applicare il Moss, devono, prima di tutto, inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria una richiesta di registrazione per l’identificazione, ai fini fiscali, nel nostro Paese: per loro, nell’allegato “A” al provvedimento firmato oggi, lo schema dei dati da trasmettere.

 

Lo schema dell’allegato “B”, invece, è riservato ai dati che dovranno inviare, per esercitare l’opzione per l’applicazione del regime speciale, i soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, non stabiliti all’estero, identificati nel nostro Paese, e quelli non comunitari, con stabile organizzazione nel territorio dello Stivale, che forniscono servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a committenti non soggetti passivi Iva domiciliati o residenti in altri Stati della Ue.

 

La procedura operativa per la trasmissione dei dati è quella definita con provvedimento del 30 settembre 2014, disponibile nell’apposita sezione (anche in lingua inglese) del sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa procedura va utilizzata anche per comunicare eventuali variazioni, la perdita dei richiesti o l’intenzione di cessare quell’attività.

 

Ogni tre mesi, il riepilogo

 

Per stabilire l’imposta trimestrale dovuta, il comma 6 del nuovo articolo 74-quinquies chiede a chi presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a clienti non soggetti Iva e si avvale del regime speciale, di inviare on line, ogni tre mesi, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione riepilogativa dell’attività svolta in quel periodo. La dichiarazione va trasmessa entro il 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

 

Lo schema di dichiarazione, per i soggetti passivi non comunitari non domiciliati, né residenti o identificati o stabiliti in Italia o in un altro Stato comunitario, è quello predisposto nell’allegato “C” al provvedimento odierno, mentre l’allegato “D” contiene lo schema per i contribuenti domiciliati o residenti nello Stato, non stabiliti all’estero, identificati nel nostro Paese, e quelli non comunitari, con stabile organizzazione in Italia.

 

Per la gestione, la scelta cade su Venezia

 

Infine, il provvedimento assegna al Centro operativo di Venezia la competenza delle attività di assistenza e liquidazione connesse all’applicazione del regime Moss.