L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 3/E del 18 febbraio 2015 con i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal primo decreto attuativo della riforma del catasto. In particolare, nella circolare sono presenti i chiarimenti sulle novità introdotte dal Dlgs n. 198/2014, primo decreto attuativo della riforma del catasto (legge n. 23/2014), che ha riscritto funzioni e attribuzioni delle commissioni, incluse le modalità per la designazione dei componenti.

Le nuove commissioni censuarie sono articolate in 106 commissioni locali e una commissione centrale, con sede a Roma. Ogni commissione, inoltre, sarà suddivisa in sezioni ad hoc, competenti, rispettivamente, in materia di catasto terreni, di catasto edilizio urbano e di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Come noto, le attuali commissioni censuarie, previste e disciplinate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6501, sono organismi che coadiuvano l’amministrazione finanziaria nell’ambito dei procedimenti di determinazione delle tariffe d’estimo di catasto terreni e di catasto edilizio urbano, svolgendo funzioni sostanzialmente amministrative.

In base all’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Legislatore, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha delegato il Governo, tra l’altro, a ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale.

In attuazione di tale delega, è stato recentemente emanato il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 13 gennaio 2015 (di seguito: Decreto legislativo), con il quale si è provveduto ad un complessivo riordino di detti organismi.

Con il presente documento di prassi, si illustrano, dopo una sintetica ricognizione del vigente assetto ordinamentale, i tratti significativi delle “nuove” commissioni censuarie e si forniscono le prime indicazioni operative sugli adempimenti da effettuare per l’insediamento delle medesime, anche al fine di consentire un’omogenea applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo in esame.

Le nuove commissioni censuarie sono ripartite in 106 commissioni locali – le cui sedi sono individuate nella Tabella allegata al Decreto legislativo – e in una commissione centrale, con sede a Roma (art. 1). Ogni commissione censuaria è articolata, come nel precedente assetto ordinamentale, in sezioni; alle due sezioni competenti, rispettivamente, in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano – già attualmente previste – si aggiunge una terza sezione, specializzata, in fase di prima attuazione, in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. E’ peraltro prevista la possibilità di modificare il numero delle sezioni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della suddetta riforma (artt. 2 e 6 del Decreto legislativo).

 

 

Consulta il documento completo: circolare+3+_E+del+18+febbraio+2015

 

 

 

FONTI: CGIA Mestre; Agenzia delle Entrate

 

 

 

 

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