Va utilizzato dai contribuenti per pagare, tramite compensazione, le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso.
I contribuenti che vantano crediti certificati (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili), maturati entro il 31 dicembre 2012, nei confronti di Pubbliche amministrazioni (Stato, enti pubblici nazionali, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Amministrazioni locali ed enti del Servizio sanitario nazionale), per somministrazioni, forniture e appalti, possono compensare i debiti da accertamento con il nuovo codice tributo “PPAA”.
A istituirlo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 16/E del 4 febbraio.
Il codice va riportato nel nuovo modello “F24 Crediti PP.AA.”, approvato lo scorso 31 gennaio proprio per consentire l’utilizzo dei crediti in compensazione delle somme dovute in caso di accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione agli inviti a comparire, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (nellatabella allegata al Dm del 14 gennaio 2014 sono elencati i codici tributo relativi alle somme compensabili).
L’operazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo “PPAA” va indicato, nella sezione “Erario” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel campo “numero certificazione credito” deve essere inserito il numero della certificazione del credito attribuito dalla piattaforma elettronica, gestita dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Nessun valore va evidenziato nel campo “anno di riferimento”.
Perché i pagamenti vadano a buon fine, occorre che tutte le condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, del Dm 14 gennaio 2014 risultino rispettate: i crediti devono risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma e non essere stati già pagati dalla PA o impiegati per altre finalità; la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato; il titolare del debito tributario e titolare del credito devono coincidere; nell’F24 telematico non devono esserci altri pagamenti, diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella; l’utilizzo nello stesso F24 di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, deve essere conforme alle norme sul controllo preventivo delle compensazioni tramite F24; l’addebito dell’eventuale saldo positivo dell’F24 telematico deve essere andato a buon fine.
Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni richieste comporta che tutti i pagamenti contenuti nel modello sono considerati come non avvenuti. Chi ha trasmesso l’F24 viene informato di tale circostanza tramite ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici delle Entrate.
FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia dell’Entrate