Lunedì 27 è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti per correggere errori od omissioni a proprio danno riscontrati nella dichiarazione presentata nei termini ordinari.

I contribuenti che nella compilazione del modello 730/2014 sono incorsi in “sviste” a proprio danno hanno a disposizione ancora qualche giorno per porvi rimedio.
È, infatti, lunedì 27 ottobre il termine ultimo per consegnare, esclusivamente a un Caf o a un professionista abilitato (anche nel caso in cui l’assistenza fiscale per la dichiarazione originaria sia stata prestata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, in qualità di sostituto d’imposta), il modello 730 integrativo: in realtà, il termine ordinario è il 25 ottobre, ma quest’anno cade di sabato e, di conseguenza, ci sono due giorni in più per provvedere.

Chi può utilizzare il 730 integrativo
La scadenza all’orizzonte riguarda i contribuenti che, al momento di compilare il 730, hanno dimenticato di indicare oneri deducibili o detraibili che, una volta riportati, comportano un maggior credito o un minor debito.
Anche chi si accorge di non aver riportato tutti i dati identificativi del sostituto d’imposta che provvede al conguaglio deve far ricorso al “730 integrativo”.

Un “codice” diverso a seconda dei casi
Il nuovo 730 andrà compilato specificando che è una modifica del precedente, indicando nella casella “730 integrativo” il codice:
1   nel caso in cui la rettifica determina un maggior credito o un minor debito (perché, per esempio, non sono stati riportati tutti gli oneri) o un’imposta invariata (quando occorre correggere dati che non incidono sulla liquidazione delle imposte, tranne che si tratti dei dati del sostituto che deve effettuare il conguaglio). Va esibita la documentazione necessaria al Caf o al professionista per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se però il 730 originario era stato consegnato al sostituto, deve essere esibita tutta la documentazione
2  se non sono stati indicati, nel modello originario, tutti gli elementi utili all’identificazione del sostituto che deve effettuare il conguaglio. In questo caso, occorre presentare un 730 che contenga le stesse informazioni della dichiarazione originaria, tranne quelle nuove riportate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”
3   nel caso “misto”, cioè quando ci si rende conto di aver commesso sia errori sui dati del sostituto sia dimenticanze e/o errori che, quando corretti, comportano un maggior credito, un minor debito o un’imposta uguale a quella risultante dal 730 originario.

Cosa succede dopo la presentazione
Nel momento della ricezione del 730 integrativo, il Caf o il professionista abilitato rilasciano al contribuente la ricevuta modello 730-2, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Gli stessi intermediari hanno tempo fino al 10 novembre per elaborare e consegnare al contribuente, insieme alla copia della nuova dichiarazione, il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo.
Sempre entro il 10 novembre, i Caf e i professionisti abilitati devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni integrative e comunicarne il risultato finale ai sostituti d’imposta.
Questi ultimi provvederanno a corrispondere l’eventuale conguaglio a credito derivante dalla dichiarazione integrativa sulla retribuzione del mese di dicembre.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Lilia Chini

 

730 precomp