Vengono fornite le prime indicazioni, nella direttiva 3/DGT del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in materia di informatizzazione del processo tributario e pagamento contributo unificato.
Si può avvalere dell’utilizzo della PEC anche la parte che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta per legge obbligata all’utilizzo della PEC stessa. La parte, infatti, può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni personali.
Viene, inoltre, previsto il perfezionamento delle comunicazioni nell’ambito del processo tributario mediante il deposito in segreteria degli atti, qualora la comunicazione a mezzo PEC non fosse andata a buon fine. Nulla è stato modificato circa le modalità di notifica della sanzione prevista per mancato pagamento del contributo unificato.
Qui di seguito alleghiamo per intero la direttiva del MEF.
Consulta l’allegato: Direttiva sull’informatizzazione del processo tributario
FONTE: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze