Appalti, centrale unica per tutti. Dal primo luglio tutti i comuni non capoluogo di provincia dovranno acquisire lavori, beni e servizi attraverso soggetti aggregatori della domanda (centrali di committenza nazionali o regionali), o tramite unioni di comuni, o accordi consortili.

Se non ricorreranno a questi strumenti sarà impossibile per il comune bandire gare perché non sarà rilasciato il codice identificativo gara (Cig); eliminata la deroga per acquisiti in economia o amministrazione diretta sotto i 40.000 euro.

E’ quanto afferma la legge di conversione del decreto-legge 66/2014, approvata in via definitiva mercoledì scorso. 
In particolare è il comma 4 dell’articolo 9 della legge a riscrivere la disciplina relativa all’acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni, oggi prevista dal comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici.

Una prima correzione della disciplina ha carattere formale: si sostituisce il termine «centrale di committenza» con quello di «soggetto aggregatore».

Nella sostanza, invece, la legge introduce diverse novità. Innanzitutto amplia l’ambito di applicazione soggettivo: prima la disciplina riguardava i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, con la modifica invece viene estesa a tutti i comuni non capoluogo di provincia.

In secondo luogo il ricorso ad un’unica centrale di committenza (soggetto aggregatore) non è più considerato obbligatorio, ma si prevede che l’acquisizione di lavori, beni e servizi avvenga nell’ambito delle unioni di comuni, ovvero tramite un accordo consortile tra i comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore.

Inoltre tra le varie opzioni percorribili dal Comune nell’acquisizione di lavori, beni e servizi, è ammesso anche ricorrere alle province. La nuova norma elimina però la deroga ad applicare le nuove regole, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro; quindi anche per questi contratti si applicheranno le regole generali.

Sarà inoltre possibile per i comuni avvalersi anche i competenti uffici delle province. Pertanto, in base alle novità apportate dalla legge, i comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dal primo luglio, potranno scegliere se: procedere nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti; costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti uffici; ricorrere ad un soggetto aggregatore; ricorrere alla province; utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

In caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dalle nuove regole è stato previsto che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (che dovrebbe confluire, stando alla bozza di decreto-legge sulla p.a., nell’Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone) non rilasci ai comuni non capoluogo di provincia il Codice identificativo di gara (Cig).

Con ciò diverrebbe quindi impossibile bandire una gara io un avviso relativo a contratti di acquisto di beni e servizi.

Per quel che riguarda i soggetti aggregatori della domanda, che non potranno essere in numero superiore a 35, dovranno essere iscritti all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa), e saranno: la Consip, una centrale di committenza per ogni regione (da costituire entro fine 2014 se già non si è provveduto, ma la regione potrà affidarsi alla Consip) e altri soggetti che svolgono funzioni di centrale di committenza.

FONTE: Italia Oggi

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