decreto, ipotesi di contrattoÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 il decreto di Palazzo Chigi che ripartisce il cosiddetto “fondone” dedicato al pubblico impiego previsto dalla legge di Bilancio.


 

Adesso è ufficiale: agli incrementi salariali degli statali sono state riservate risorse che portano a 900 milioni di euro per il 2017 e a 1,2 miliardi il budget. Per arrivare a mettere nelle buste paga 85 euro in più medi, come già concordato da governo e sindacati, manca circa la metà. Soldi che dovrebbero comparire a breve, nei prossimi documenti di Bilancio.

 

La dotazione del fondo è pari a 1.479, 12 milioni di euro per l’anno 2017  ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

 

Sono ripartite nel seguente modo:

 

a) 600 milioni di euro per l’anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 quali oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

 

b) 119,12 milioni di euro per l’anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, quale finanziamento da destinare, complessivamente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A valere sulle predette risorse, il Ministero della giustizia e’ autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, il contingente di personale di magistratura ordinaria indicato nell’allegata tabella 1, nel limite massimo di spesa ivi indicato per ciascuna annualita’.

 

Le restanti assunzioni di personale a tempo indeterminato, a valere sulle medesime risorse, al netto di quelle destinate per l’assunzione di personale di magistratura ordinaria, sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa valutazione delle esigenze espresse dalle amministrazioni con apposite richieste inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le esigenze di assunzioni a tempo indeterminato dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo si provvede, nell’ambito del medesimo decreto, mediante l’assegnazione delle ulteriori risorse di cui all’art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a 0,8 milioni di euro per l’anno 2017 ed a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

 

Le risorse non utilizzate sono trasferite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il loro utilizzo nell’ambito della contrattazione collettiva del pubblico impiego; c) 760 milioni di euro per l’anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, quale finanziamento complessivamente destinato alla: 1) proroga, dal 1° gennaio 2017 e fino all’attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e all’art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, del contributo straordinario di cui all’art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalita’ ivi previste; 2) copertura degli oneri connessi alla piena attuazione dei predetti provvedimenti di delega sulla revisione dei ruoli, in aggiunta alle risorse gia’ previste a tal fine a legislazione vigente;3) copertura, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega sulla revisione dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2). Le risorse non utilizzate per le finalita’ di cui alla presente lettera sono destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego.

 

In allegato il testo completo del Decreto in Gazzetta Ufficiale.