programmazione comunitariaI costi per la procedure di valutazione di impatto ambientale (Via), la procedura di valutazione ambientale strategica (Vas) e le relative richieste di riesame saranno a carico dei privati. Lo stabilisce il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – coerentemente con quanto disposto dal Codice ambientale (Dlgs 153/2006) – con decreto pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri che entrerà in vigore il 17 gennaio prossimo.

 


 

Si tratta del regolamento che prevede le modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale. In altre parole il regolamento individua gli oneri economici per la Via, la Vas, le pratiche relative alle richieste di riesame e le modalità di versamento.

 

Per quanto riguarda quest’ultime, dovrà essere lo stesso Ministero a disciplinarle tramite un decreto da adottarsi entro 90 giorni dall’emanazione del regolamento. Fino a tale momento le ricevute in originale dell’avvenuto pagamento degli oneri economici dovranno essere presentate contestualmente all’istanza di avvio delle singole istruttorie, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della società proponente. L’atto notorio dovrà attestare quanto versato e dovrà essere completo di eventuale tabella riportante le singole voci di costo previste dal legislatore.

 

Il regolamento si applica alle istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore. Anche se per i progetti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” verranno applicate delle tariffe inferiori.

 

La Via e la Va sono due valutazioni ambientali con la stessa finalità, ossia quella di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Se pur hanno lo stesso scopo, non hanno lo stesso oggetto: la Vas riguarda la pianificazione, mentre la Via riguarda i singoli progetti.

 

Comunque, entrambe non rappresentano il provvedimento conclusivo dei procedimento di autorizzazione alla realizzazione o alla approvazione del piano o programma. Sono dei “sub-procedimenti” inseriti nel procedimento autorizzativo principale che richiedono un loro iter e dei loro costi.