demolizione 2Nella Gazzetta ufficiale n. 251/2016 è stato pubblicato il Decreto 22 luglio 2016 del Ministero dell’ambiente che determina, attraverso modelli e linee guida, le modalità di accesso dei comuni al finanziamento, previsto da una norma del Collegato Ambientale, degli interventi di rimozione o demolizione di opere ed immobili siti in aree a rischio idrogeologico.

 

Il D.M. 22 luglio 2016 fissa i criteri per l’individuazione delle priorità degli interventi di demolizione e rimozione. Ai sensi dell’art. 72-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e’ approvato il documento allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, recante «Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformita’ dal permesso di costruire».

 

Per quanto non espressamente previsto dall’allegato al presente decreto si applicano le disposizioni dell’art. 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente documento definisce, ai sensi dell’art. 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformita’ dal permesso di costruire».

 

Il presente documento ha la finalita’ di rendere trasparente e chiara l’azione dell’amministrazione relativa all’elaborazione dell’elenco degli interventi di rimozione o di demolizione ammessi a finanziamento, per la successiva adozione da parte delle Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. Nel presente documento vengono altresi’ definiti i criteri per l’individuazione delle priorita’ di intervento, anche al fine di garantire l’efficacia dei finanziamenti concessi rispetto alle risorse disponibili.

 

Ambito soggettivo. Ai sensi dell’art. 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono presentare la domanda di concessione per accedere al finanziamento previsto al comma 1 del medesimo articolo i Comuni nel cui territorio ricadono l’opera o l’immobile realizzati in assenza o in totale difformita’ dal permesso di costruire, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico.

 

Ambito oggettivo. Il finanziamento ha ad oggetto i costi degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformita’ dal permesso di costruire, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, comprensivi delle spese tecniche ed amministrative connesse, per i quali sia presente un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.

 

Ciascun intervento inserito nel sistema potra’ essere costituito da piu’ lotti funzionali che fanno capo ad unico CUP.

 

Al seguente link il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

 

Decreto finanziamenti per demolizione opere abusive