appalti - contratti pubblici - forniture prodottiNelle procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa «è illegittimo l’operato della Stazione appaltante (se) nell’individuazione dei criteri e conseguenti punteggi da attribuire alle offerte abbia finito con il confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta». In materia, infatti, la direttiva comunitaria impone «una chiara e ragionevole distinzione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta».

 

La precisazione arriva dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez III, n. 3970 del 27/09/2016.

 

L’art. 83, comma 5, del Codice dei Contratti prevede che le Stazioni Appaltanti, al fine di attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta “utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture”.

 

Il Regolamento, a sua volta, prevede al secondo capoverso del comma 2 dell’art. 283, che: “In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato P”.

 

L’Allegato P al D.P.R. 207/2010 dispone, infine, che i coefficienti da attribuire ai singoli criteri di natura qualitativa possono essere determinati attraverso le modalità nello stesso elencate, oppure secondo il diverso metodo previsto nel bando di gara o nella lettera di invito (paragrafo a) punto 5, dello stesso Allegato P).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.