pos 2Approvato dal CdM il decreto legislativo che taglia le commissioni interbancarie per i pagamenti tramite Pos: con carta di debito e prepagata la commissione non potrà essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione, mentre con carta di credito non si potrà andare oltre lo 0,3%.


Il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo che taglia le commissioni interbancarie per i pagamenti con carta e bancomat tramite il Pos. Il provvedimento riduce dunque le spese per i pagamenti elettronici a carico dei commercianti, sia per i micro-pagamenti sotto i 5 euro che quelli di importo maggiore. Non solo, arrivano nuove sanzioni per chi non rispetta la riduzione delle commissioni e l’abbassamento da 150 a 50 euro della franchigia a carico dell’utente nei casi in cui avvengano pagamenti fraudolenti. Il decreto recepisce la direttiva dell’Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta Psd 2 Payment services directive) e adegua la normativa nazionale al regolamento Ue relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

 

Per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non può essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione stessa; per le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per operazione non può essere superiore allo 0,3% del valore dell’operazione. Inoltre, il provvedimentodetta requisiti tecnici e regole commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l’armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. Nello specifico, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento, che beneficeranno ad esempio di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati, riducendo la franchigia massima a carico degli utenti da 150 a 50 euro e, per promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, conferma e generalizza il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento (il cosiddetto “divieto di surcharge”). Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno inoltre tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere lutilizzo delle carte anche per questi pagamenti.

 

Inoltre, per quanto riguarda le sole operazioni nazionalitramite carta di debito, in via transitoria (fino al dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato tuttavia sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Inoltre, vengono meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di cui alla Psd 2, i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ad esempio con riguardo alla esclusione degli strumenti a spendibilità limitata (es. in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali) e alla possibilità di utilizzare il conto o credito telefonico anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro mensili).

 

Per quanto riguarda i controlli, il decreto designa quali autorità nazionali competenti ad assicurare l’osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento la Banca d’Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Infine, è aggiornata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, distinguendo tra quelle applicabili alle società o agli enti e quelle applicabile alle persone fisiche.